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un ottimo dossier su
SICUREZZA E SALUTE
negli istituti di istruzione
informazioni al personale
in applicazione
dell'art. 21 del D.Lgs. 626/94

a cura di
Bruno Sozzi - Antonio Bedodi
rispettivamente Preside ed Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ITIS "G. Marconi" di Piacenza
(N.B. è per questo motivo che in alcuni punti si parla
degli studentiin maniera molto
coinvolgente e responsabile, in quanto ragazzi
frequentanti le scuole secondarie superiori)

PRESENTAZIONE

Nella scuola, come in ogni altro "luogo di lavoro", devono essere applicate le normative relative alla sicurezza ed alla salute dei "lavoratori". Queste prescrivono l'attivazione di un sistema organizzato per la prevenzione e la sicurezza all'interno del quale deve essere riservato uno spazio significativo alla formazione e informazione del personale

Questo materiale è rivolto a tutto il personale in servizio e vuole essere un testo d'informazione e di facile consultazione relativamente a:

- i contenuti della normativa;

- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività che viene svolta nella scuola;

- i comportamenti da adottare per la protezione e la prevenzione dei rischi stessi.

Delinea nel contempo, per ciascun membro della comunità, un quadro organizzativo idoneo allo sviluppo della cultura della sicurezza e della prevenzione e, consegnato individualmente, costituisce uno strumento di riferimento per tutti ed una prova oggettiva dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di legge.

Il capo d'Istituto provvederà affinché il contenuto del fascicolo sia illustrato, almeno annualmente, al personale docente e non docente operante nella scuola; si rivolgerà anche agli studenti in modo differenziato a seconda dell'età. Ciò avverrà in specifiche riunioni aventi l'obiettivo primario di coinvolgere ciascuno nel "sistema di sicurezza" all'interno del Progetto d'Istituto ed in applicazione della Carta dei servizi. Infatti: "L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una presenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale".

Sarebbe opportuno che questi argomenti integrassero il Regolamento Interno da consegnare a tutti gli operatori scolastici, agli studenti ed alle loro famiglie.

Bruno Sozzi e Antonio Bedodi sono rispettivamente il Preside ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ITIS "G. Marconi" di Piacenza.

Premessa

Il corpo normativo relativo alla sicurezza ed all'igiene del lavoro poggia su due Decreti del Presidente della Repubblica, il DPR 27 aprile 1955, n. 567 ed il DPR 13 marzo 1956, n. 303. Più recentemente due decreti legislativi, emanati in applicazione di Direttive CEE (oggi UE = Unione Europea), hanno profondamente innovato l'approccio culturale al problema ed aggiornato le prescrizione sulla base delle innovazioni tecnologiche.

Nello specifico il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, attua in Italia otto direttive emanate tra il 1989 ed il 1990 dalla CEE per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il decreto fa seguito al precedente n. 277 del 15 agosto 1991 il quale ha recepito cinque direttive emanate tra il 1980 ed il 1988 dalla CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al piombo metallico, all'amianto ed al rumore.

L'applicazione dei decreti, oltre ad allineare il nostro Paese ai più evoluti standard europei in questa materia, segna una tappa fondamentale nel processo di sviluppo per una più efficace e partecipata "cultura della prevenzione" a tutti i livelli, da quello produttivo e sociale a quello delle istituzioni e del servizio pubblico in generale.

Gli obiettivi dei decreti riguardano la sistematica ricerca dei rischi lavorativi e la loro eliminazione o contenimento prima che producano effetti indesiderati. Una tale impostazione presuppone il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori e passa necessariamente attraverso un'adeguata formazione e informazione degli stessi come prevedono gli artt. 21 e 22 del decreto 626/94.

OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il D.Lgs. 626/94 sottolinea che in qualsiasi luogo di lavoro tutti, anche se con ruoli e responsabilità diversi, partecipano in prima persona al perseguimento di un unico obiettivo, quello di innalzare i livelli di sicurezza nell'ambiente e durante le attività esercitate.

L'art. 2 della legge equipara ai lavoratori gli allievi degli Istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchiature ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. Il Regolamento precisa che l'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo 626, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il decreto medesimo fa discendere particolari obblighi..

Anche la scuola è dunque un luogo di lavoro in cui ciascuno (insegnante, non insegnante, studente) ha un ruolo attivo chiaramente delineato anzitutto dall'art. 5 della legge dal titolo "Obblighi dei lavoratori" che così recita:

  1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
  2. In particolare i lavoratori:
  3. osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  4. utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
  5. utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  6. segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  7. non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  8. non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  9. si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
  10. contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità‡ competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Come ben si comprende queste norme impegnano ciascun componente della comunità scolastica ad assumere comportamenti responsabili. Rispetto alla normativa precedente emergono alcune osservazioni:

- risultano innovativi il n.1 il ed il punto h) del n.2 che coinvolgono ciascun soggetto nella collaborazione propositiva e costruttiva;

- viene inizialmente valorizzato nel n.2 l'atteggiamento attivo di chi, con spirito d'iniziativa, è attento e segnala gli ostacoli alla sua attività e sa adoperarsi in caso d'urgenza nell'ambito della propria "competenza e possibilità...".Tuttavia i punti e) ed f) frenano l'iniziativa individuale a vantaggio della sicurezza propria e altrui, subordinandola a preventive autorizzazioni.

La stessa legge prescrive che ogni lavoratore deve conoscere il percorso d'emergenza e le vie di uscita verso le quali si deve dirigere in caso di segnalazione d'emergenza Più avanti l'argomento sarà adeguatamente approfondito.

In caso di inosservanza di queste disposizioni sono previste sanzioni amministrative e penali.

DIRITTI DEL PERSONALE
IN CASO DI PERICOLO
GRAVE ED IMMEDIATO

L'art. 14 del D.Lgs. 626/94 dispone: Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Quando il lavoratore, nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso grave negligenza.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE

L'art. 4 del D. Lgs. 626/94 elenca tutti gli obblighi del datore di lavoro-responsabile dell'attività. Nella scuola il Capo d'Istituto è stato individuato come "datore di lavoro" "ai fini ed agli effetti dei decreti legislativi n.626/94 e n. 242/96.

L'art. 8 del D.Lgs. 626/94 prescrive che in ogni unità scolastica operi il servizio di prevenzione e protezione (SPP), all'interno del quale il Capo d'Istituto designa un responsabile in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile.

A questo punto è necessario considerare le seguenti definizioni tratte dall'art. 2:

  • servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
  • prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività. lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

E' interessante osservare che nel linguaggio comune il termine rischio viene utilizzato come sinonimo di pericolo, mentre nel contesto in cui ci muoviamo il pericolo rappresenta la proprietà intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, ecc.) di causare danni (es. un contenitore di benzina o altro liquido infiammabile rappresenta un pericolo); il rischio è invece legato alla potenzialità o frequenza del verificarsi dell'evento dannoso (nell'esempio sopra considerato vi è un rischio quando una persona fuma nei pressi del contenitore di liquido infiammabile).

L'obiettivo ultimo è quello di togliere o ridurre al minimo le cause dell'infortunio definito quale evento traumatico prodotto da causa violenta in occasione di lavoro. Il più delle volte l'infortunio non è imputabile ad una sola causa, ma è il risultato di una serie di circostanze originate da fattori sia oggettivi che soggettivi. Tra i fattori oggettivi si esemplifica: la disorganizzazione, la mancanza di ordine e pulizia, il pavimento sconnesso o sdrucciolevole, le scale non sicure, l'illuminazione inadeguata sia per l'intensità che per collocazione, l'ingombro dello spazio operativo con oggetti, l'assenza di cartelli segnalatori di pericolo, gli impianti o i meccanismi privi di adeguata sicurezza. Tra i fattori soggettivi si possono elencare:

- la scarsa conoscenza della mansione unita all'inosservanza delle disposizioni tecniche impartite. Si tratta di prevenire gli infortuni mediante un'adeguata preparazione all'attività che ci si presta ad effettuare o che sarà assegnata allo studente;

- la confidenza, la noncuranza del pericolo o l'eccesso di disinvoltura aggravate da disattenzione, negligenza, frettolosità, imprudenza o da scherzi pericolosi;

- le precarie condizioni psicofisiche causate a volte da stress ambientali, ansie o preoccupazioni.

I principi generali della prevenzione

L'azione del SPP consiste principalmente nell'applicazione sistematica e ripetuta nel tempo delle misure generali di tutela elencate nell'art. 3 del D. Lgs. 626/94 che qui si trascrive.

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

  1. valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
  2. eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
  3. riduzione dei rischi alla fonte;
  4. programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
  5. sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso:
  6. rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
  7. priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  8. limitazione al minimo dei lavoratori che sono, o che possono essere ,esposti al rischio;
  9. utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
  10. controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
  11. allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
  12. misure igieniche;
  13. misure di protezione collettiva ed individuale;
  14. misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
  15. uso dei segnali di avvertimento e di sicurezza;
  16. regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
  17. informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
  18. istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

CONOSCERE E' PREVENIRE

La prevenzione si attua dunque attraverso la conoscenza dei pericoli e dei rischi

.Si tratta di esaminare in modo sistematico tutti gli aspetti dell'attività. e dei luoghi in cui essa si svolge per definire quali siano le cause probabili di lesioni o di danni. La valutazione dei rischi di articola come segue:

- identificazione dei pericoli;

- identificazione dei lavoratori (o terzi) esposti a rischi potenziali;

- valutazione dei rischi, dal punto di vista qualitativo e quantitativo;

- studio della possibilità di eliminare i rischi e, in caso contrario,

- decisione sulla necessità di introdurre ulteriori provvedimenti per limitare i rischi.

La valutazione dei rischi deve riguardare i rischi derivanti dall'attività lavorativa che risultino ragionevolmente prevedibili. Quelli derivanti invece dalla vita di tutti i giorni, in generale, e che non costituiscono oggetto di particolare preoccupazione (p.e.. Il fatto che un impiegato d'ufficio si ferisca mentre taglia un pezzo di carta) non richiederanno di norma un'attenzione così minuziosa, a meno che l'attività o l'organizzazione del lavoro aggravi questi rischi.

L'esito della valutazione dei rischi viene riportato in un documento (art.) che contiene contestualmente:

  • Il programma delle misure ritenute più opportune per garantire Il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
  • l'informazione e la formazione di tutto Il personale della scuola sui rischi connessi all'attività svolta e sulle misure adottate per la prevenzione e la sicurezza in ogni laboratorio o aula speciale.

Su quest'ultimo aspetto L'art. 21 del D.Lgs. 626/94 (informazione dei lavoratori) prescrive:

 

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

e) le procedure che riguardano Il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;

f) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Va considerato tuttavia che molti pericoli nella scuola possono derivare dallo stato dei locali in cui si svolge l'attività e dallo stato degli impianti fissi in essi presenti. Sotto questo aspetto è importante tenere presente Il comma 12 dell'art. 4: "Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico". Ai fini della valutazione dei rischi, gli insediamenti scolastici rappresentano dunque una particolare tipologia in quanto operano in essi due datori di lavoro, Il proprietario dell'immobile ed Il gestore-conduttore (Capo d'Istituto) i cui interventi devono convergere all'unico obiettivo della sicurezza degli operatori e degli studenti.

LE FIGURE RESPONSABILI

La normativa parla, oltre che dei compiti e delle responsabilità del Capo d'Istituto, anche di dirigenti e preposti che dirigono e sovraintendono le stesse attività.

Nell'unità scolastica questi due ruoli sono svolti sicuramente dall'insegnante: egli infatti, al pari di un dirigente è tenuto ad esercitare la vigilanza opportuna affinché non si verifichino violazioni delle direttive generali, dovendo esigere che le stesse siano realmente osservate, e nel contempo come preposto verifica l'osservanza o meno delle regole di sicurezza nell'esecuzione dell'attività. svolta nella scuola.

N.B. Giova ricordare che, ai sensi delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, la qualifica di dirigente non deriva necessariamente da un inquadramento riconosciuto ai sensi del CCNL, ma piuttosto dall'organizzazione e dalle funzioni in concreto esercitate (A. Colato, Magistrato di Cassazione e direttore Ist. Sup. di formaz. Alla Prevenzione ISFoP).

Dirigente: prestatore di lavoro dotato di elevata professionalità, autonomia e potere decisionale, la cui attività è diretta a perseguire e realizzare gli obiettivi dell'impresa

Più precisamente l'insegnante, in qualità di dirigente e preposto, deve esigere l'osservanza da parte degli studenti oltre che delle norme vigenti, anche delle regole di comportamento che ogni scuola esprime sia in generale (Regolamento interno comprendente i comportamenti ai fini della sicurezza) sia per lo svolgimento delle specifiche attività.

In determinate occasioni anche Il personale non docente può ricoprire la funzione di preposto, specie quando l'assetto organizzativo assegna loro specifici compiti ed incarichi individuali.

Il Capo d'Istituto impartisce pertanto a tutto il personale operante, anche occasionalmente, nella scuola le disposizioni prima generali e poi specifiche contenute nel presente dossier; ciascun docente è impegnato ad esigerne Il rispetto da parte degli studenti consentendo loro, durante lo svolgimento dell'ordinaria attività didattica, l'acquisizione di una mentalità di sicurezza e di assunzione di responsabilità indispensabile in ogni ambito di lavoro e di svago. Tutto Il personale non docente è impegnato affinché la vita interna all'istituto sia improntata a serietà ed esemplarità.

Disposizioni generali.

Docenti e non docenti, nell'ambito delle rispettive competenze, devono:

  • Ricordare agli allievi le norme riportate nel libretto dello studente in materia di comportamento ai fini della sicurezza e già illustrate, nei punti fondamentali, dal Capo d'Istituto e/o dal Responsabile del SPP nell'assemblea informativa all'inizio di ogni anno scolastico.
  • Verificare che gli allievi si attengano ai comportamenti previsti in caso d'emergenza e siano a conoscenza del punto di ritrovo in caso di abbandono dell'edificio.
  • Adoperarsi affinché l'attrezzatura antincendio sia facilmente raggiungibile senza intoppi ed Il percorso verso l'esterno sia sgombro da qualsiasi ostacolo (banchi, zaini, ecc.).
  • Rispettare e far rispettare Il divieto di mangiare e bere in ogni aula o laboratorio dell'Istituto e di fumare in ogni locale scolastico.
  • Fornire specifiche norme di comportamento nei laboratori o nelle aule speciali. Tali norme devono pure essere esposte nel locale.
  • Dare specifiche istruzioni agli allievi, affinché eseguano le esercitazioni in sicurezza, evidenziare i rischi intrinseci all'esercitazione assegnata. Consegnare, ove necessario, i mezzi di protezione individuali e verificarne la pulizia e l'efficienza.
  • Verificare l'idoneità degli strumenti, degli utensili, degli attrezzi e delle macchine utilizzate per le esercitazioni.
  • Organizzare ogni attività affinché gli spazi siano sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti di ogni operatore.
  • Portare a conoscenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (SPP), e/o del Preside, ogni eventuale incidente (avvenimento generalmente spiacevole che viene ad interrompere Il normale svolgimento dell'attività.), segno premonitore di infortunio (incidente con danni concreti alle persone).

DISPOSIZIONI IN
SITUAZIONI PARTICOLARI DI PERICOLO

E' importante che tutto Il personale della scuola conosca le seguenti disposizioni anche se riguardano, di volta in volta, specifiche categorie di personale.

La vigilanza sugli alunni

Nel momento in cui un alunno specie se minorenne, viene affidato alla scuola, Il Capo d'istituto ed i docenti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dei danni che egli potrebbe arrecare a se stesso, ad altre persone o alle cose. Sono pertanto da evitare da parte degli insegnanti quei comportamenti negligenti o imprudenti quali, ad esempio, abbandonare l'aula per un motivo giustificabile, senza provvedere che durante la propria assenza gli alunni siano adeguatamente sorvegliati. In proposito sono da considerare con attenzione i seguenti comportamenti:

  • I docenti in servizio nella prima ora garantiscono la vigilanza per i 5 minuti precedenti Il suono della campana di inizio lezioni (art.42,5 CCNL). Nelle ore successive ciascun docente deve raggiungere puntualmente la propria classe. In particolare sarà ancora più solerte al termine dell'intervallo, quando più necessaria è la vigilanza sul movimento degli alunni. Durante i cambi d'ora gli studenti non devono allontanarsi dall'aula; tutti gli operatori scolastici sono impegnati ad educare gli alunni ad attendere l'arrivo dell'insegnante tranquilli nel proprio banco preparandosi all'imminente lezione.

  • Al suono della campana di inizio intervallo ed al termine delle lezioni, l'insegnante lascia l'aula per ultimo. Con l'entrata in vigore dell'orario definitivo delle lezioni sono definiti i turni di sorveglianza nei corridoi durante l'intervallo: i docenti svolgeranno tale compito con particolare attenzione. Come di consuetudine gli allievi trascorrono l'intervallo fuori dalle aule le cui porte devono essere chiuse; prima di uscire Il capoclasse avrà provveduto ad aprire le finestre per una igienica aerazione. Di fronte ad atteggiamenti o comportamenti non consoni ad una istituzione formativa, ogni docente è tenuto ad intervenire anche quando sono coinvolti studenti non delle proprie classi.

  • Sino a quando non saranno disponibili i turni di sorveglianza durante la ricreazione, questa viene svolta da tutti gli insegnanti che terminano le lezioni prima dell'intervallo

  • Nessun docente dovrà congedare la classe prima del suono della campana, specialmente quella dell'ultima ora, anche quando dovesse concludere "qualche minuto prima" l'attività didattica.

Utilizzo di apparecchiature elettriche

Il Capo d'Istituto, d'intesa con l'ente proprietario dei locali, deve assicurare la perfetta rispondenza dell'impianto elettrico alle norme; la periodica verifica degli impianti sarà prevista dal documento di valutazione dei rischi. » tuttavia necessaria la partecipazione attiva e consapevole di tutto Il personale che deve utilizzare l'impianto e le attrezzature con tutte le precauzioni necessarie tra le quali si esemplificano le seguenti:

  • Non manomettere o modificare parti di un impianto elettrico o di macchine collegate ad esso (se si notano dei fatti anomali si avvisi subito e sospendere l'operazione). In particolare si segnalino interruttori o scatole di derivazione danneggiate.
  • Durante l'esecuzione di operazioni quali la pulizia di lampadari, la sostituzione di lampadine, ecc. non basta spegnere l'interruttore della corrente, ma bisogna disattivare l'intero impianto elettrico ed esporre l'apposita segnaletica (lavori in corso). È raccomandato che queste attività siano svolte da almeno due persone.
  • Non tirare mai Il cavo di un apparecchio elettrico, quando si disinserisce la sua spina dalla presa al muro, ma procedere all'operazione tirando direttamente la spina e premendo con l'altra la presa al muro.
  • Rivolgersi a personale competente quando si riscontrano anomalie quali: fiamme o scintille nell'immettere o togliere le prese nelle spine od anche Il surriscaldamento della presa. In questi casi sospendere subito l'uso sia dell'apparecchio che della presa in questione.
  • Non utilizzare apparecchi con fili elettrici, anche parzialmente, scoperti o spine di fortuna; utilizzare solo prese perfettamente funzionanti.
  • Le apparecchiature elettriche non devono mai essere utilizzate con le mani bagnate o umide. Si rammenti l'incompatibilità dell'acqua con l'elettricit‡ facendo attenzione particolare all'uso di apparecchiature elettriche in ambiente umido.

     

Segnalare sempre al responsabile del SPP e/o al Capo d'Istituto ogni esigenza di sicurezza

 

L'igiene ed Il rischio chimico

 

È necessario rispettare anzitutto le norme igieniche fondamentali:

I detersivi e i prodotti per la pulizia utilizzati nell'Istituto assolvono egregiamente Il loro compito se usati correttamente; l'uso improprio può dar origine invece a reazioni indesiderate. L'esempio più classico è quello della candeggina e dell'acido muriatico che hanno un effetto detergente se usati separatamente, ma se si mescolano tra di loro, pensando di aumentarne l'efficacia, non solo non danno l'effetto desiderato ma provocano la formazione di gas tossici alla salute.

Quest'esempio serve a far capire che i detersivi pur essendo indispensabili devono essere utilizzati con la massima attenzione, in quanto l'uso improprio può provocare effetti indesiderati

Pertanto prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta; infatti solo un uso corretto non provoca nessun rischio alla propria salute e a quella di terzi.

L'etichetta di un prodotto serve proprio a conoscere Il grado di pericolo che esso ha se non usato correttamente.

 

Occorre ricordare inoltre di:

  • Rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni.
  • I prodotti concentrati devono essere diluiti nelle percentuali stabilite sulle etichette.
  • Utilizzare i prodotti per gli usi specifici cui sono destinati.
  • Per nessun motivo miscelare più prodotti in quanto possono provocare reazioni indesiderate sviluppando gas asfissianti o tossici.
  • Non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore ad un altro su cui sia riportata una dicitura diversa da quella del contenuto immesso.
  • Riporre i contenitori sempre chiusi con Il proprio tappo.
  • I prodotti tossici, nocivi o corrosivi devono essere riposti con la massima cura in luoghi inaccessibili a terzi.
  • Non lasciare bombolette spray ecc. vicino a fonti di calore, in quanto possono infiammarsi e/o esplodere.

Il personale addetto alle pulizie utilizzerà sempre i dispositivi di protezione personale (p. es. guanti) forniti dall'Istituto

Nel laboratorio di chimica:

  • Verificare, prima di ogni esercitazione, l'efficienza dell'impianto di aspirazione.
  • Tenere sempre in efficienza l'impianto lavaocchi.
  • Vietare le esercitazioni agli allievi portatori di lenti a contatto.
  • Esigere che gli allievi indossino un idoneo camice e raccolgano con retina i capelli lunghi.
  • Ricordare agli allievi l'uso dei mezzi di protezione individuale, della coperta antincendio, ecc.
  • Durante le esercitazioni utilizzare sempre le sostanze in quantità minima.
  • Per la raccolta degli scarti e dei rifiuti va tenuta in considerazione l'incompatibilità chimica fra le sostanze e Il materiale del recipiente raccoglitore.
  • Vietare e rendere inaccessibile l'accesso al magazzino a qualsiasi persona non autorizzata.
  • Non immagazzinare sostanze chimiche incompatibili.
  • Predisporre bacini di contenimento intorno ai recipienti contenenti sostanze pericolose.
  • Nel magazzino devono essere predisposte e mantenute le sole quantità di prodotto utilizzabili in un anno scolastico.

Segnalare sempre al responsabile del SPP e/o al Capo d'Istituto ogni esigenza di sicurezza degli impianti e delle attrezzature

Utilizzo di attrezzature

Il D.Lgs. 626/94 definisce (art. 34) attrezzatura qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante Il lavoro e prevede (art. 35) che le attrezzature messe a disposizione siano adeguate all'attivit‡ da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. Pertanto si devono rispettare le seguenti disposizioni:

  1. Attenersi alle istruzioni del manuale a corredo della macchina per l'utilizzo e la manutenzione delle attrezzature.
  2. Verificare la presenza delle protezioni fisse o mobili o regolabili atte ad impedire la proiezione di oggetti o l'accesso alle parti mobili.
  3. Esporre avvisi che fanno esplicito divieto, quando la macchina è in movimento, di pulire, oliare, ingrassare, riparare o registrare a mano gli organi e gli elementi delle macchine stesse.
  4. Verificare che l'interruzione e Il successivo ritorno dell'energia elettrica non comporti Il riavviamento automatico della macchina.
  5. Verificare l'immediata accessibilità delle apparecchiature d'arresto di emergenza e la loro efficienza.
  6. Verificare l'esistenza del collegamento a terra delle parti metalliche (ove è visibile).
  7. Verificare Il buon stato d'uso degli apparecchi elettrici portatili e dei loro cavi di alimentazione.
  8. Verificare periodicamente (tasto di prova) l'efficienza degli interruttori differenziali.
  9. Mantenere le macchine pulite da residui di lavorazioni e/o oleosi.
  10. Manipolare con guanti idonei oggetti o residui che comportano rischi di ferite.
  11. Segnalare sempre con cartelli di divieto, di prescrizione o di avvertimento, ogni condizione di pericolo. In particolare transennare e segnalare in modo opportuno le macchine e le apparecchiature in riparazione o manutenzione; è fatto divieto far funzionare perché non rispondenti alle norme di sicurezza le macchine fuori uso presenti in reparto a scopo dimostrativo.
  12. Controllare periodicamente lo stato d'uso e la scadenza delle tubazioni degli impianti alimentati a gas.
  13. Prima di utilizzare impianti a pressione richiedere Il collaudo e la verifica.
  14. Controllare che le derivazioni a spina siano provviste di interruttori a monte.
  15. Usare lampade elettriche portatili solo se protette da gabbia e con impugnatura isolante.

Segnalare sempre al responsabile del SPP e/o al Capo d'Istituto ogni esigenza di sicurezza degli impianti e delle attrezzature

Uso dei video terminali

Si tratta di un'argomento nuovo per la normativa antinfortunistica italiana (insieme alla movimentazione manuale dei carichi). Il D. Lgs. 626/94 vi dedica un intero capitolo (artt. 50-59) e l'allegato VII; Il testo e l'allegato definiscono tuttavia le prescrizioni minime per una postazione di lavoro sicura, in linea peraltro con le attrezzature oggi in commercio. Si conferma pertanto:

  • Tutto Il personale (insegnanti, assistenti amministrativi e tecnici, allievi) devono utilizzare l'attrezzatura munita di videoterminale per un tempo inferiore a tre ore consecutive giornaliere.
  • L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento o da altre forme di instabilità; i caratteri devono avere una buona definizione, essere di grandezza sufficiente e chiari.
  • Lo schermo deve essere orientabile, inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore; non deve avere riflessi e riverberi che possono causare molestia.
  • È necessario uno spazio sufficiente che permetta all'operatore una posizione comoda; Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente ed essere di dimensioni sufficienti.
  • La sedia deve essere regolabile in altezza e poggiare su cinque rotelle; deve inoltre avere lo schienale regolabile.
  • La stampante va posta sopra un tavolino separato dal VDT per poter utilizzare quest'ultimo senza vibrazioni durante la stampa dei documenti.

Segnalare al Capo d'Istituto ogni esigenza di sicurezza e di comfort

Rischio scale

Tale rischio riguarda Il lavoratore che per svolgere la sua mansione fa uso di scale non fisse. Il lavoratore in questione deve avere a disposizione scale adeguate al lavoro da svolgere, in particolare egli deve usare sempre:

  • scale la cui altezza gli permetta di operare comodamente senza sporgersi o allungarsi pericolosamente;
  • scale stabili che abbiano listelli perfettamente stabili;
  • scale che abbiano dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori;

Le operazioni in altezza, oltre il terzo gradino, devono essere effettuate con l'assistenza di un collega; inoltre non bisogna mai effettuare lo spostamento di una scala quando su di essa può trovarsi un lavoratore in opera.

È prescritto che le scale doppie non devono superate l'altezza di 5 metri e devono essere provviste di una catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura oltre Il limite prestabilito per la sicurezza. Inoltre, per garantire la stabilità della posizione di lavoro fin sugli ultimi gradini, la scala deve terminare con una piccola piattaforma con i montanti prolungati di almeno 60-70 cm al di sopra di essa.

Un'attenzione particolare va posta quando si usano scale in prossimità di finestre: in queste condizioni è fatto obbligo di abbassate le tapparelle.

La movimentazione manuale dei carichi

Le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico effettuata da uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, disporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, possono provocare loro delle lesioni dorso-addominali.

È necessario adottare tutte le misure per evitare la movimentazione manuale dei carichi; quando ciò non è possibile occorre fornire ai lavoratori i mezzi adeguati allo scopo di ridurre al minimo Il rischio.

La movimentazione manuale dei carichi può essere effettuata alle seguenti condizioni:

  • Il carico deve essere inferiore ai 30 Kg.(25 per le donne)
  • Il carico non deve essere ingombrante o difficile da afferrare.
  • Il carico non deve essere in equilibrio instabile.
  • Il carico deve essere collocato in modo tale da poter essere maneggiato senza contorsioni o posizioni pericolose per il lavoratore.

La gestione dell'emergenza.

Si tratta di un aspetto molto importante per l'organizzazione dell'unità scolastica. Infatti l'art. 4 del D. Lgs. 626/94 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) impone al Capo d'Istituto di adottare una serie di misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori tra le quali la "designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza." (art. 4, comma 5 lettere a e h).

Nel nostro Istituto sono a tale scopo designati i docenti presenti nella classe o impegnati nella vigilanza degli allievi. Il loro comportamento si conformerà alle indicazioni del piano di sfollamento. Il personale tecnico ed ausiliario, a conoscenza delle presenti istruzioni, collaborerà con i docenti e segnaleranno al Responsabile del SPP ogni situazione di rischio riscontrata. Nelle scuole di certe dimensioni occorre designare formalmente una squadra di primo intervento che sappia utilizzare gli estintori portatili e l'attrezzatura minima per un primo soccorso (guanti usa e getta, disinfettante, garze termometro, laccio emostatico, ghiaccio secco, cotone emostatico,…) con la comune diligenza del buon padre di famiglia.

Le due prove annuali (settembre e febbraio) di evacuazione dell'edificio scolastico consentiranno a tutti di familiarizzare con "le situazioni di rischio " abituando ciascuno all'abbandono "del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile".

Ogni anno, nei primi giorni del mese di settembre, tutto Il personale dell'istituto, docente o non docente, ha l'opportunità di apprendere l'uso degli estintori portatili con l'assistenza dei Vigili del Fuoco o dell'impresa incaricata della revisione o ricarica semestrale degli estintori.

Una particolare attenzione va posta alle emergenze prevedibili come può essere, in alcune zone, la neve: occorre formalizzare l'incarico al personale che custodisce la/le pala/e ed Il sale per un primo intervento su scale e scivolo di accesso ai locali scolastici.

La segnaletica di sicurezza.

Nell'edificio scolastico è esposta, e deve essere mantenuta controllata, la segnaletica destinata a trasmettere messaggi di sicurezza . Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, attua una direttiva CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro. Le figure seguenti riportano una casistica della segnaletica d'uso comune anche nella nostra scuola.


B. Sozzi,
SICUREZZA E PREVENZIONE

Il piano di sfollamento

Il piano di evacuazione viene definito d'intesa con il locale Comando dei Vigili del Fuoco ed è visualizzato nelle planimetrie generali e nelle piantine esposte in ogni aula.

Ogni classe ha un punto di raduno sia per mantenere i contatti con l'insegnante, sia per consentire di verificare se vi sono eventuali persone assenti o infortunate (si farà l'appello utilizzando il registro di classe). In nessun caso si dovrà uscire dal perimetro della scuola, salvo precise disposizioni in merito, e tanto meno avviare i veicoli per tentare di uscire.

Una sirena d'allarme o Il suono convenzionale della campanella segnaleranno a tutto il personale dell'istituto la necessità di abbandonare rapidamente lo stabile. Nel momento dello sfollamento, simulato od obbligato, risulta fondamentale Il ruolo del docente che si trova in servizio in un locale dell'istituto Egli dovrà guidare gli allievi verso l'uscita, con passo svelto ma senza correre, seguendo il percorso previsto dal piano.

Dovranno essere responsabilizzati il capoclasse, il vice capoclasse (quali capifila) ed i rappresentanti di classe (quali chiudifila), affinché collaborino con l'insegnante nel movimento verso l'area di raduno impegnandosi in particolare ad:

  • aprire una finestra
  • non dimenticare Il registro
  • spegnere le luci e disattivare i centri di pericolo (per esempio Il gas)
  • chiudere la porta dell'aula lasciata vuota
  • richiamare l'area di raduno

Nell'area di raduno l'insegnante farà l'appello e valuterà la situazione: in caso di simulazione di incidente grave, dopo 2-3 minuti il suono della campanella inviterà a rientrare in aula. In caso di vera emergenza occorrerà sgombrare le vie di uscita e radunarsi in modo da non ostacolare l'arrivo dei mezzi di soccorso; in questo caso, valutata l'opportunità, tenuto conto dell'età degli studenti, di allontanarli per il resto della giornata; effettuato l'appello, l'insegnante avrà cura del registro accertandosi che sia restituito in segreteria.

È appena il caso di ricordare che in presenza di una vera emergenza può accadere che da alcuni locali non ci si possa allontanare per le vie previste dal piano. Qualora Il fumo o altro rendesse impraticabile il corridoio e/o le scale, sarà opportuno rimanere nell'aula e chiedere aiuto dalla finestra.

Le prove di evacuazione servono appunto per rendere consueto un certo movimento favorendo nel contempo il mantenimento della calma e la prontezza di spirito per affrontare l'imprevisto.

Si ricordi che le scale di emergenza metalliche devono essere utilizzate con scarpe che non intralcino un passaggio svelto; infatti i pianerottoli sono in grigliato e possono rappresentare un pericolo, per esempio, quando si calzano scarpe con piccoli tacchi.

La chiamata del soccorso

Per la chiamata del pronto soccorso si ricordano i seguenti accorgimenti essenziali:

1. Fornire informazioni precise, ovvero:

• dare la propria identità precisando l'Istituto e la sua ubicazione

• dire cos'é accaduto (trauma, malore, ustioni, ingestione, ...)

• dov'é avvenuto (palestra, cortile, laboratorio,.... )

• quando è successo (è importante prendere nota dell'orario)

• quante sono le persone coinvolte (e quali le loro condizioni)

• luogo esatto in cui far giungere i soccorsi (predisporre sempre una vedetta che orienti ed accompagni).

2. Sapere e chiedere con chi si è parlato e lasciare il proprio recapito.

Queste regole devono essere sempre tenute presenti, meglio se riportate presso l'apparecchio telefonico (anche quello di casa propria).

Organizzazione del primo soccorso

Portare Il primo soccorso, in attesa dell'arrivo del pronto soccorso, non richiede una competenza specifica, ma è necessario anzitutto non provocare ulteriore danno. Il soccorritore deve operare con tranquillità badando in ogni momento alla propria sicurezza. Quindi:

  • agire sempre con calma ed imporre la calma e l'ordine a tutti;
  • ricordare che Il disordine può dar luogo a nuovi infortuni e non giova in alcun modo all'infortunato;
  • dare aria ed aprire le finestre;
  • valutare se l'intervento diretto può coinvolgere Il soccorritore che diventerebbe a sua volta vittima dell'agente infortunante (sostanze tossiche o irritanti, corrente elettrica.

Si rammenti che l'infortunato va rimosso solo in caso di pericoli imminenti quali la possibilità d'incendi o di esplosioni o la presenza di strutture pericolanti, fughe di gas o simili.

Accertato che l'infortunato è avvicinabile, è importante:

  • slacciare il colletto, la cravatta, la cintura, ecc…
  • ascoltare e tranquillizzare con tono di voce calmo;
  • non somministrare cibo o bevande, specie alcool;
  • coprire o scoprire a seconda della situazione ambientale.

Il piano di sicurezza dovrà prevedere almeno un punto nell'istituto sempre presidiato da un Collaboratore scolastico, adeguatamente formato, ove è possibile trovare l'occorrente Per un primo soccorso (disinfettante, cerotto, ghiaccio secco…) nonché un terminale dell'impianto telefonico Per comunicare direttamente con la segreteria, la presidenza e/o con il pronto soccorso esterno.

Si ricorda infine che l'istituto non può fornire analgesici senza il consenso della famiglia del minorenne.


TESTI ESSENZIALI
PER L'APPROFONDIMENTO

B. Sozzi, Sicurezza e prevenzione, La Scuola, Brescia 1998

AA.VV., Scuola Sicura, Associazione Ambiente e Lavoro, Milano 1997

Progetto Scuola Sicura, Impariamo a difenderci dai rischi, Direzione Generale Protezione Civile

C.G. Catanoso, Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Sole 24 Ore Pirola, Milano 1997


SALUTE E SICUREZZA
ECCO IL REGOLAMENTO

Un primo commento al regolamento

Il Ministro della Pubblica Istruzione ha definitivamente concordato, Il 29 settembre scorso, con i Colleghi del Lavoro, della Sanità e della Funzione Pubblica, Il testo del regolamento che attua le normative in materia di sicurezza e salute nell'ambito scolastico. Il testo definitivo sarà pubblicato a giorni sulla Gazzetta ufficiale (Il prescritto parere del Consiglio di Stato, è stato espresso nell'adunanza del 1 giugno 1998) È quindi ufficiale: le disposizioni contenute nei decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277 (protezione contro i rischi derivanti dall'esposizione al piombo metallico, all'amianto ed al rumore) e 19 settembre 1994, n. 626 (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro) si applicano a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche non statali, relativamente al personale ed agli utenti delle medesime istituzioni, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato.

La lettura del testo tanto atteso non fa registrare novità di rilievo rispetto a quanto già dibattuto in questi ultimi anni sulla rivista e pertanto confermo che ogni Dirigente Scolastico deve attivarsi da subito in ordine ai seguenti adempimenti obbligatori dal 1 gennaio 1997:

1. Costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) individuandone un Responsabile all'interno dell'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile (art. 2, comma 3,b del regolamento).

2. Redazione del documento relativo alla valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del responsabile del SPP, ove designato. "Nelle scuole statali il datore di lavoro può avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonché degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori"(art. 3).

3. Promozione di ogni idonea iniziativa di informazione e formazione e di addestramento del personale dipendente.

4. Programmazione ed organizzazione degli adempimenti previsti in caso di emergenza dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del D.Lgs. 626/94.

A questo punto il lettore avrà già compreso che, purtroppo, il regolamento in esame non risponde alle attese circa il chiarimento dei rapporti con l'ente locale tenuto alla fornitura dell'immobile. Infatti lascia nell'ambito della "possibilità" la collaborazione tra Scuola ed esperti degli Enti Locali riguardo la redazione del documento di valutazione dei rischi. È indubbio che gli insediamenti scolastici rappresentano una particolare tipologia in quanto in essi operano due "datori di lavoro": il proprietario dell'immobile. ed il gestore-conduttore (Capo d'Istituto); ma proprio Per questo è evidente che il documento richiesto dal D.Lgs. 626/94, e confermato dal regolamento, debba essere steso, e periodicamente revisionato, in stretta cooperazione tra i due soggetti, ciascuno dei quali metterà in campo le proprie competenze e responsabilità. Ci si aspettava pertanto l'imperativo di una collaborazione, non la semplice possibilità.

Su questa questione non porta chiarezza neppure l'art. 5 del regolamento, titolato "Raccordo con gli enti locali" laddove chiede al Capo d'Istituto l'adozione di "ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori", mentre lascia all'autorità scolastica competente Per territorio la promozione di "ogni opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali ai fini dell'attuazione delle norme del presente decreto".

Nel merito del contenuto degli altri articoli il decreto precisa (art. 1) che l'equiparazione degli allievi ai lavoratori "opera nei periodi in cui siano effettivamente applicati alle strumentazioni ed ai laboratori" e che le attività svolte "hanno istituzionalmente carattere dimostrativo-didattico". Come leggerà queste precisazioni il collega di un istituto professionale o tecnico? Si può preparare un perito elettrotecnico, in ordine alla progettazione, realizzazione e collaudo di impianti elettrici, attraverso attività aventi carattere solo dimostrativo didattico? L'art. 1 prosegue in modo ancora elusivo: "Tale specificità ed i limiti anche temporali dell'attività svolta vengono evidenziati nel documento dei fattori di rischio da elaborare da parte del datore di lavoro e costituiscono il parametro di riferimento Per le amministrazioni preposte alla vigilanza in materia". sono convinto che Il "concerto" tra Il M.P.I. e quello della Sanità avrebbe potuto e dovuto definire meglio proprio i rapporti tra Scuola e Aziende Sanitarie competenti Per territorio; si sarebbero evitati i non pochi contenziosi, finiti anche sulle cronache nazionali. Ma su questo argomento, che comprende anche la controversa questione della sorveglianza sanitaria, il regolamento rinvia ad "apposite convenzioni tipo da definirsi tra le strutture medesime e l'autorità scolastica competente Per territorio" (art. 4, comma 2). È facile prevedere l'avvio, nelle varie province, di non agevoli incombenze evitabili con indirizzi operativi più puntuali ed omogenei; ne avrebbero tratto vantaggio l'attività organizzativa interna alla scuola e la sua funzione didattico-educativa.

Anche su altri ed importanti aspetti Il decreto rinvia a specifici accordi contrattuali che dovranno disciplinare in particolare:

a) criteri, iniziative e risorse destinate alle attività di informazione e formazione, anzitutto dei capo d'Istituto, ma anche del personale dipendente. I contenuti minimi sono stati fissati con decreto dei Ministri del Lavoro e della Sanità in data 16 gennaio 1997 (!) (G.U. n. 27 del 3.2.97);

b) l'individuazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sulla base del contratto collettivo quadro concordato Il 7 maggio 96 (!) tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali (G.U. n. 177 del 20.7.96).

Si conferma ancora una volta che agli operatori scolastici viene chiesto di affrontare pesanti responsabilità a fronte di inspiegabili ritardi.

Il lettore rimarrà deluso infine se cerca tra le "particolari esigenze connesse al servizio espletato", quella specifica della scuola, in grado di qualificarla nell'applicazione della normativa in discussione; ci si riferisce alla formazione nelle future generazioni di una forte cultura della sicurezza e della prevenzione, indispensabile oggi nella vita di relazione e di svago e, domani, nell'attività lavorativa.