LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 7.11.1994 - EMILIA-ROMAGNA
Bollettino Ufficiale Regionale 11.11.1994 n. 120
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL' EMILIA - ROMAGNA



Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalita'

1.La Regione Emilia - Romagna, in attuazione delle finalita' statutarie in materia di promozione del patrimonio storico e culturale del proprio territorio, tutela e valorizza i dialetti di origine locale nella loro espressione orale e nel loro utilizzo letterario, presenti e riconoscibili in porzioni del territorio regionale, coincidenti o no con circoscrizioni amministrative e subregionali.

ARTICOLO 2

Gestione

1.Per l' attuazione della presente legge la Regione si avvale dell' Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN), di cui alla LR 26 agosto 1974, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, il quale opera in collaborazione con le universita' dell' Emilia - Romagna.

ARTICOLO 3

Iniziative

1.La Regione sostiene le attivita' rivolte alla tutela e alla valorizzazione dei dialetti dell' Emilia - Romagna e del patrimonio letterario dialettale
(narrativa, teatro, poesia, canto).
2.Le attivita' comprendono i seguenti settori:
a.studi e ricerche;
b.realizzazione di sussidi all' attivita' didattica;
c.iniziative scolastiche tese a valorizzare i dialetti della regione nelle loro varie possibilita' espressive;
d.corsi di formazione e di aggiornamento, seminari e convegni;
e.iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive;
f.costruzioni e incremento di fondi bibliografici e/ o archivi sonori;
g.manifestazioni, spettacoli, trasmissioni radiofoniche e televisive, produzioni artistiche che trattino dei dialetti della regione;
h.ricerche e studi sulla toponomastica.

ARTICOLO 4

Convenzioni

1.Per l' attuazione delle iniziative di cui all' articolo 3, l' IBACN puo':
a.in collaborazione con Province, Comunita' Montane, Comuni, stipulare convenzioni con istituti universitari, centri di documentazione
e di ricerca pubblici e privati enti ed associazioni culturali non aventi fini di lucro, organi collegiali scolastici;
b.assegnare borse di studio e di ricerca e premi per tesi di laurea riguardanti i dialetti della regione.

ARTICOLO 5

Disposizioni finanziarie

1.L' attivita' dell' IBACN, di sostegno e valorizzazione dei dialetti dell' Emilia - Romagna, si realizza sulla base di un programma predisposto,
sentiti gli Enti locali competenti per territorio in ordine alle singole iniziative, entro il 30 settembre di ogni anno.
2.Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge la Regione Emilia - Romagna fa fronte con l' assegnazione di specifico contributo a
favore dell' IBACN mediante l' istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione che sara' dotato della necessaria
disponibilita' con legge annuale di bilancio a norma del comma primo dell' art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed
integrazioni.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 7 novembre 1994